Le prestazioni degli Enti Previdenziali non comprendono i ratei per la tredicesima, per la quattordicesima, i contributi previdenziali, il premio di produzione, le ferie, i permessi e il TFR.
L’azienda ha diritto ad essere risarcita dal responsabile o dalla sua compagnia di assicurazione in quanto parte lesa, danneggiata di “riflesso” dalle lesioni patite dal proprio dipendente.
Ci sono già state sentenze della Corte di Cassazione che hanno sancito la risarcibilità del danno patrimoniale subìto dal datore di lavoro per i costi sostenuti durante l’impossibilità di avvalersi della prestazione lavorativa del dipendente rimasto leso in un sinistro.
Quando un dipendente si assenta dal lavoro per motivi di malattia dopo un incidente stradale, il datore di lavoro subisce il danno economico, deve retribuire i costi che gli organi previdenziali non coprono e si deve privare di una prestazione lavorativa perchè il suo dipendente non può svolgere, a cui si aggiunge il disagio di dover reperire velocemente una persona che lo possa sostituire con l’ulteriore costo per pagare il suo stipendio.
Il datore di lavoro può chiedere il risarcimento entro 6 anni però bisogna stare attenti perchè il tempo dipende dalla casistica (i tempi sono da 2 ai 6 anni).